Acustica edilizia e architettonica

Acustica edilizia e architettonica

ACUSTICA DEGLI EDIFICI, QUALI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Il 22 dicembre 1997 è stato pubblicato sulla G.U. n° 297 il testo del D.P.C.M. 05-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che è entrato in vigore il 20 febbraio 1998. Il Decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
Rientrano nel campo di applicazione tutti gli edifici per i quali sia stato rilasciato permesso di costruire (o altra autorizzazione prevista) dopo il 20 febbraio 1998 e vengono definiti dei valori limite da verificare in opera, differenziati in funzione della tipologia di ambiente abitativo per:

  • potere fonoisolante apparente riferito ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari;
  • isolamento acustico normalizzato di facciata;
  • livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
  • livelli di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo.

Come procedere?

Per rispettare in opera i requisiti acustici imposti dal D.P.C.M. 05-12-1997 è necessario considerare il problema in fase progettuale, seguire la posa in opera ed eseguire misurazioni acustiche in corso d’opera e a fine lavori.
Responsabilità
I soggetti sui quali può ricadere la responsabilità nel caso in cui un edificio di nuova costruzione o parzialmente ristrutturato non rispetti il D.P.C.M. sono:

  • Comune, nel caso in cui non abbia regolamentato l’applicazione del D.P.C.M.;
  • progettista, nel caso in cui non abbia considerato i parametri in fase progettuale;
  • costruttore, nel caso in cui abbia costruito in maniera non conforme al progetto acustico o non si sia preoccupato di verificare il rispetto dei requisiti nel progetto;
  • direttore del lavori, nel caso in cui erroneamente attesti la rispondenza dell’opera al D.P.C.M.;
  • committente, nel caso in cui non si sia preoccupato di richiedere la verifica dei parametri alle figure citate sopra e decida successivamente di rivendere a terzi il proprio immobile.

Anche l’acustica edilizia richiede competenze professionali specifiche. L’esperienza del tecnico acustico è determinante sia in fase progettuale che in cantiere per ottenere un risultato positivo in opera.

Il Comune

In base alla Legge quadro n.447/95, art. 6 comma 1 lett. e) è di competenza del Comune l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico; è però facoltà del Comune definire le modalità con cui debba essere certificato il rispetto della normativa, poichè la sola relazione di calcolo previsionale non è garanzia del raggiungimento della prestazione in opera.

Il progettista

Durante la fase di progettazione è necessario realizzare un progetto acustico preventivo sulla base delle indicazioni riportate nella normativa tecnica di riferimento (UNI EN 12354 e UNI TR 11175) integrato con idonee soluzioni impiantistiche ed indicazioni sulla corretta posa in opera.

Il costruttore

Durante la realizzazione dell’opera è necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nel progetto acustico ed eventuali variazioni o difformità dovranno essere valutate con il progettista acustico. E’ inoltre necessario eseguire misurazioni sia in corso d’opera, per evidenziare eventuali errori di posa, che ad edificio ultimato.

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